Sentenze
Cassazione: risponde Equitalia della cartella nulla
La sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012 della Corte di Cassazione si esprime a sfavore di Equitalia, condannandola al pagamento delle spese, in merito al giudizio di una cartella nulla. Nella sentenza si asserisce che la nullità della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto, può essere eccepita dal contribuente indifferentemente contro l’amministrazione o la società di riscossione, non sussistendo il litisconsorzio necessario. Il fatto: il giudizio era stato proposto dall’Ente impositore contro una sentenza della CTR Toscana, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Dette cartelle erano state recapitate senza che la società di riscossione avesse prima proceduto alla notifica degli atti impositivi ad esse presupposti. Equitalia puntava sull’erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione. Riteneva che l’agente può essere parte del giudizio solo quando la contestazione abbia ad oggetto la validità o la regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti. La Corte ha osservato che: “in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo; l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo”.
Cassazione penale: la mancata realizzazione del bene oggetto di finanziamento agevolato
La Corte di cassazione (sentenza n. 2892 del 24 gennaio 2012) chiarisce che, nell’ipotesi di finanziamenti finalizzati alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, i soci dell’azienda rispondono del danno verso l’amministrazione erogatrice in caso di mancata realizzazione del progetto. La condanna per truffa aggravata arriva a carico di una Spa nei cui confronti la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aveva stanziato aiuti agli investimenti, consistenti in agevolazioni sui mutui stipulati tra imprese e istituti bancari convenzionati con l’amministrazione stessa. In particolare, la società aveva ottenuto un mutuo agevolato per l’acquisto di un prefabbricato per il deposito di attrezzature e per l’acquisto di vari macchinari. In sede di verifica, un funzionario dell’Istituto di credito si accorgeva dell’assenza in azienda dei macchinari oggetto di finanziamento. Da qui la denuncia e la condanna da parte dei giudici di Cassazione.
I benefici fiscali della legge Visco sui beni strumentali
La Corte di Cassazione (sentenza n. 650 del 18 gennaio 2012) chiarisce che i benefici fiscali proposti dalla legge 133/99 (cd. legge Visco) possono essere goduti dalla società, a partire dall’esercizio in cui il bene è diventato ammortizzabile. Secondo i giudici: “l’investimento, ai fini di detta agevolazione, si computa nell’esercizio a partire dal quale il bene diventa ammortizzabile ai sensi dell’art. 67, primo comma del TUIR, in quanto la semplice scelta contrattuale di frazionare il pagamento del prezzo in ratei parziali e anticipati, correlati agli stati di avanzamento lavori, non implica di per sé che le somme corrisposte e i reciproci costi per l’effetto sostenuti siano da considerare imputabili per competenza al periodo d’imposta dell’avvenuto pagamento”.
Accertamento: la forfetizzazione dei costi
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1166 del 27 gennaio 2012) ha stabilito che, qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e l’Amministrazione proceda con il metodo induttivo all’accertamento del reddito, quest’ultima deve tener conto anche dei componenti negativi di reddito emersi dagli accertamenti compiuti. Le limitazioni previste dall’art. 74, in materia di prova dei costi e oneri ai fini dell’accertamento analitico/induttivo, non trovano applicazione, poiché la norma disciplina il caso di dichiarazione presentata infedele e non omessa.
Corte Costituzionale: la doppia contribuzione INPS per i soci di Srl
Secondo la Corte costituzionale – sentenza 15/2012 – il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti INPS e, per la seconda, alla gestione separata dei collaboratori. E’ un altro tassello alla querelle storica sulla questione doppia contribuzione. L’INPS ha sempre asserito che soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Il contenzioso è stato ricco: le Corti di merito avevano dato ragione all’Istituto, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) si era contrapposta. Il Dl 78/2010 ha chiarito che il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l’iscrizione alla gestione separata.
Valutazione immobili: ancora bocciati gli accertamenti basati sui valori OMI ed extramutuo
Sulla base di quanto stabilito, per ultimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 488/01/11, non si può determinare il maggiore valore di un immobile basandosi solamente sui valori OMI e sul mutuo erogato all’acquirente ma servono anche altri riscontri.
Si tratta di una problematica molto diffusa, poiché il fisco tende ad emettere avvisi di accertamento dopo la vendita di immobili sulla base dei valori determinati dall’OMI (osservatorio del mercato immobiliare) e di un mutuo di importo superiore al prezzo di acquisto.
In tale contesto, il contribuente si difende sostenendo che le valutazioni dell’OMI siano prive di valore, tranne che non siano supportate da altri riscontri. La circostanza che il mutuo sia stato stipulato per un importo superiore all’immobile acquistato non costituisce un ulteriore riscontro.
La tesi viene così accettata dalle Commissioni tributarie, come nel caso della suddetta sentenza, anche perché gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria consigliano ai propri verificatori di non avvalersi solo di tali riscontri.
La Cassazione penale sull’occultamento delle scritture contabili
La Corte di Cassazione – sezione penale – con la sentenza n. 2698 del 23 gennaio 2012, si è espressa in merito all’occultamento delle scritture contabili. Esattamente: l’imprenditore risponde del reato di occultamento delle scritture contabili anche nel caso in cui la contabilità venga ricostruita mediante controlli incrociati con fornitori e clienti. Il caso parte da una verifica della Guardia di Finanza presso un contribuente, da cui emergeva che le scritture contabili, raffrontate con quelle di imprese fornitrici e clienti, presentavano delle differenze tra l’ammontare complessivo imponibile risultante dalle fatture esibite dall’imputato e quello annotato nella contabilità di dette imprese. Per i giudici il contribuente ha commesso reato di occultamento delle scritture contabili. La sentenza ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “integra il delitto di distruzione od occultamento di scritture anche l’omessa tenuta della documentazione contabile”; ed ancora “il delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, al fine basta una impossibilità relativa” e, nel caso in specie, si è potuto ricostruire grazie all’esame della documentazione tenuta dalle aziende clienti o fornitrici di quella verificata.
Cassazione: illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società
Secondo la sentenza n. 631 del 18 gennaio 2012 della Corte di cassazione è illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società se non sussistono gravi indizi di evasione. Il caso parte dalla notifica di avvisi di accertamento IRPEF – ILOR ad un contribuente-società, a seguito dei quali la Guardia di Finanza, chiedendo autorizzazione al Procuratore della Repubblica aveva avuto accesso presso l’abitazione privata dell’amministratore. Il contribuente proponeva ricorso avverso i provvedimenti; tali ricorsi venivano disattesi dalla Ctp di Verona e ribaltati dalla Ctr di Verona. L’Ufficio, allora, ricorreva in Cassazione. Secondo la Ctr l’accesso all’abitazione privata è condizionata all’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, ed è soggetta al parere del giudice tributario in ordine alla effettiva esistenza degli indizi stessi. Non essendo negli atti di causa la copia della nota con cui la Guardia di Finanza aveva chiesto al locale Procuratore della Repubblica l’autorizzazione all’accesso presso l’abitazione privata, non era possibile verificare l’effettiva sussistenza di detti indizi. I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso dell’Ufficio sostenendo che l’accesso presso l’abitazione privata del contribuente è sempre soggetto alla presenza di indizi gravi. Nel caso esaminato erano presenti vizi formali che coinvolgevano anche lo stesso provvedimento autorizzativo emesso dal PM in difetto di gravi indizi di violazione di norme tributarie.
Dichiarazioni 2012: il riporto delle perdite in caso di trasformazione societaria
In caso di trasformazione societaria (da società di capitali a società di persone) il riporto delle perdite può avvenire con le regole IRES. E’ quanto si legge nelle istruzioni al modello Unico società di persone. Quindi, le società trasformate, non hanno nessun limite temporale e tetto dell’80% alla compensazione delle perdite, la trasformazione non rende applicabili le disposizioni previste dal’art. 8 del TUIR, cioè, per le imprese in contabilità ordinaria, il riporto a nuovo del risultano negativo per l’intero importo e per i successivi cinque esercizi.
L’accertamento con adesione è valido anche senza la fase del contraddittorio
E’ legittimo l’atto impositivo e la conseguente cartella di pagamento anche se l’Ufficio non abbia attivato la fase del contradditorio sull’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 29127 del 28.12.2011, che ha, così, accolto la tesi interpretativa portata avanti dall’Ufficio delle Entrate.
Pertanto, a parere della Suprema Corte, l’attivazione del contraddittorio non è un obbligo ma una facoltà discrezionale da esercitare in relazione alla decisività degli elementi posti a base del controllo fiscale.
La mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 del D.Lgs. 218/1997) non comporta, quindi, la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici
False fatturazioni: la Cassazione si esprime con una nuova sentenza
La sentenza n. 1376 del 17 gennaio 2012 della Corte di Cassazione pone un altro tassello ai casi di falsa fatturazione. Secondo la Corte in caso di false fatture, per evasioni di imposta superiori a 150 mila euro, vanno applicate anche le pene accessorie. La sentenza annulla quanto previsto dalla manovra di ferragosto; si legge: “sebbene il Dl n. 138/2011 abbia abrogato il 3° c. dell’art. 8 del Dl n. 74/2000, la circostanza (di falsa fatturazione) non assume rilievo, atteso che lo stesso art. 2 del Dl ha cronologicamente limitato l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione”.
Corte di Cassazione: le conseguenze delle fatture soggettivamente inesistenti
La Corte di Cassazione si esprime sulle conseguenze derivanti da fatture soggettivamente inesistenti. Nella sentenza n. 647 del 12 gennaio 2012 afferma i principio secondo cui un fase cautelare, in presenza di contestazione relativa a fatture soggettivamente inesistenti, non è possibile escludere la sussistenza del “fumus” della dichiarazione infedele anche tema di imposte indirette. La ragione è riferibile all’invalidità degli importi dichiarati come elementi passivi, elementi che dovranno necessariamente passare al vaglio di ulteriori accertamenti. Non da meno il fatto che, in base all’ex art. 8 del Dl 75/2000, la falsa indicazione dell’acquirente consente a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Accertamento: gerico più importante delle presunzioni
La CTP di Bari (sentenza n. 214/15/11) afferma che è illegittimo l’accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici che si discostano dai risultati degli studi di settore, considerati più affidabili di altri metodi. Il fatto: contro un contribuente vengono accertati maggiori redditi per l’anno d’imposta 2005 sulla base di un maggiore indice di rotazione di magazzino. La presunzione partiva da una verifica delle giacenze effettuata dalla Guardia di finanza per l’esercizio 2008, per il quale era stato rilevato un maggior imponibile per una diversa determinazione delle rimanenze. Rilevando un indice di rotazione del 2005 risultante dagli studi di settore presentati inferiore rispetto a quello determinato per l’esercizio 2008, l’ufficio ha ricalcolato il nuovo reddito imponibile con quest’ultimo dato. Nel ricorso presentato dal contribuente si contestava la fondatezza dell’atto perché basato su presunzioni semplici che, oltre a essere prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, erano disattese proprio dal risultato degli studi di settore del 2005. La CTP di Bari ha accolto il ricorso evidenziando come fosse “inverosimile” che l’indice di rotazione di magazzino rilevato nel terzo anno successivo (2008), potesse coincidere con quello pregresso (2005), come se l’attività del ricorrente fosse rimasta “invariata” per quasi un quadriennio.
La risposta al questionario del contribuente inverte l’onere della prova al Fisco
Se il contribuente risponde al questionario dell’Amministrazione Finanziaria e fornisce poi altre informazioni, in sede di contenzioso, tocca all’ufficio provare l’incompletezza e l’idoneità delle notizie fornite e che quanto comunicato prima non sia più utilizzabile.
Peraltro, le singole indicazioni richieste nelle risposte del questionario non devono necessariamente essere esatte.
L’ufficio delle Entrate aveva contestato dei costi deducibili invitando il contribuente a rispondere a un questionario, adempimento prontamente eseguito dallo stesso contribuente.
Nonostante ciò, è stato emesso l’accertamento fiscale poiché il citato contribuente non ha risposto correttamente ad alcune domande.
A questo punto, l’atto impositivo viene impugnato di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale che, tuttavia, respinge l’istanza.
La decisione viene poi ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha annullato l’avviso di accertamento.
Tale decisione favorevole al contribuente è adesso stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha, così, respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Accertamento: l’onere probatorio spetta al Fisco
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 263 del 12 gennaio 2011, sancisce che l’onere della prova, in caso di contraddittorio derivante da accertamento delle imposte sui redditi attraverso la richiesta di informazioni e documenti tramite questionario, spetta al Fisco. Esattamente: “è l’Amministrazione finanziaria a dover contestare in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati”. Solo dopo questa fase può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di fornire le prove che smentiscano le contestazioni dell’Ufficio.
Cassazione: gli effetti della notifica, la tempistica
L’ordinanza n. 26053/2011 della Corte di Cassazione riafferma l’interpretazione secondo la quale: gli effetti della notifica si producono, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore, per il destinatario, al momento della ricezione; il principio vale sia per gli atti processuali, sia per gli atti d’imposizione tributaria. Inoltre, il termine per verificare la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente.
Opposizione al decreto ingiuntivo: le novità
E’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012 la Legge 218/2011 che porta novità in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. Il legislatore fuga ogni dubbio interpretativo sollevato dalla decisione della Corte di Cassazione – sezioni unite 19246/2010. E’ previsto che: “al secondo comma dell’art. 645 del Codice di procedura civile, le parole - ma i termini di comparizione sono ridotti a metà – sono soppresse”. La norma ha vigore dal 20 gennaio, restano valide le opposizioni a decreti ingiuntivi già presentate in cui il debitore che si era opposto abbia iscritto a ruolo la lite entro 10 giorni dalla notifica dell’opposizione stessa.
Cassazione: il Fisco non può disporre dei beni del fallito in merito al credito IVA
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29565 del 29 dicembre 2011, si è espressa contro l’Agenzia delle entrate in merito al fermo amministrativo sui beni del fallito, ed in particolare riguardo al credito IVA che l’azienda vanta nei confronti dell’amministrazione. L’adozione della misura cautelare risulta incompatibile con il divieto dell’art. 51 della Legge Fallimentare perché, fermando una parte del patrimonio del fallito, la sottrae alla massa destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, in vista di una futura ed eventuale compensazione con l’Amministrazione.
Cassazione: sanzioni pesanti per la fattura medica falsa
La Corte di Cassazione, III Sezione penale, sentenza n. 46785/11 del 19 dicembre 2011, impone sanzioni pesanti per le false fatture mediche. Si legge: “portare in detrazione come spese mediche fatture false, apparentemente emesse da cliniche private, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e non invece la più leggera contestazione di dichiarazione infedele (artt. 2 e 4 Dl 74/2000)”.Corte di Cassazione: vale la notifica di una cartella di pagamento fatta a un soggetto diverso dal rappresentante legale
La sentenza n. 24259 del 18 novembre 2011 della Corte di Cassazione, attesta la validità della notifica di una cartella di pagamento relativa a una società, fatta tramite il servizio postale, ad una persona diversa dal rappresentante legale. E’ consentito dalla legge, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, di consegnare il plico presso la sede sociale, oltre che al legale rappresentante, ad altra persona addetta. Pertanto, laddove il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando questa dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’effettiva esistenza dell’incarico, senza deleghe formali e continuative.Search
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