CASSAZIONE: i tributi pagati dall’intermediario sanano il debito
La Cassazione con la sentenza 8451/2010 respinge il ricorso dell’INPS nei confronti di una società. L’opposizione presentata da un’azienda nei confronti dell’INPS contestava la richiesta di pagamento di somme per omissione contributiva. Secondo l’Istituto la società aveva fatto ricorso illecito a prestazioni di manodopera di personale formalmente dipendente da una cooperativa, con violazione del divieto di interposizione previsto dalla legge. L’INPS non riconosceva il pagamento della contribuzione da parte di un terzo (la cooperativa) per la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, dove non sarebbe ipotizzabile alcuna forma di fungibilità tra soggetti tenuti all’adempimento delle obbligazioni. Ebbene, la Cassazione ha invece ritenuto, che in base all’art. 1180 del codice civile, l’obbligazione previdenziale “può essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo” (datore di lavoro apparente). Inoltre, i contributi così versati non sono ripetibili, non potendosi consentire, proprio per la “protezione” del lavoratore, che sia annullata la contribuzione costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.
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