CASSAZIONE: la responsabilità del commercialista in ordine alla tenuta della contabilità
Il commercialista che indica in dichiarazione costi non documentati o non inerenti all’anno di imposta di riferimento deve risarcire il contribuente della metà delle sanzioni inflitte dal fisco: lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 9916/10. Il fatto trae spunto dal caso di un commercialista che ha esposto nella dichiarazione del cliente costi non documentati e non inerenti; ha detratto l’ILOR per l’ammontare massimo dell’anno sebbene il cliente avesse operato come imprenditore individuale soltanto per alcuni mesi dell’anno; ha adombrato l’esistenza di un accordo con il cliente per l’appostazione di costi non dimostrati. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno condannato il professionista a pagare la metà delle sanzioni applicate dall’erario, e in sede di ricorso in Cassazione anche i giudici di merito hanno ritenuto colpevole il professionista. Questo in virtù del fatto che un professionista è tenuto dal codice di deontologia professionale a tenere un comportamento corretto, il che lo rende responsabile del suo operato; inoltre, per il caso specifico: l’accordo con il contribuente, contrario alla legge e alle regole professionali, non fa venir meno l’obbligo del commercialista a comportarsi correttamente; non rileva in alcun modo la circostanza che il cliente tenesse la sua contabilità in modo disordinato.
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