Archive for maggio, 2010
Euro, Europa: un percorso, una scelta ancora incompleta
E’ stata un’ulteriore settimana pesante.
L’economia e la finanza mondiale ma europea in particolare, ha vissuto un nuovo venerdì nero, con le borse in caduta libera.
La speculazione non si bloccherà finché gli Stati Europei, non decideranno di completare il progetto “Euro”.
La B.C.E. sarà e rimarrà un’entità fine a se stessa se, i governi dei vari Paesi che aderiscono all’U.E., rimarranno alla finestra a guardare.
Proviamo a pensare al ruolo che avrebbe la Banca d’Italia senza lo stato italiano, con le sole regioni alleate.
Dicevo prima, che non si può restare a guardare. Ma, guardare chi? Il peggio che deve ancora arrivare se non decidono, concretamente di realizzare gli “Stati Uniti d’Europa”, quindi uno Stato confederato o federale, che dir si voglia, dotato di una politica economica e fiscale uniforme, di una politica estera e di difesa altrettanto uniforme.
E’ arrivato il momento di trattare parallelamente il tema del federalismo fiscale italiano con quello europeo.
SCADENZE FISCALI: il 16 giugno la rata di acconto ICI
Scade il 16 giugno il termine per pagare la prima rata dell’ICI 2010. Le regole per determinare l’importo dovuto e le modalità di versamento non sono cambiate rispetto all’anno scorso, è sempre bene esaminare il contenuto delle delibere adottate da ciascun comune. I soggetti passivi sono i proprietari e i soggetti titolari di un diritto reale di godimento su un immobile. Nel leasing, l’imposta è dovuta dal locatario, e non dalla società concedente, a partire dalla data di stipula del contratto. In caso di nuda proprietà il soggetto debitore è l’usufruttuario. Gli immobili soggetti sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Il valore imponibile dei fabbricati si ottiene con la rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti. Per le unità abitative il coefficiente è 100. Le aree fabbricabili sono assoggettate a imposta al valore di mercato esistente al 1° gennaio 2010. I terreni agricoli si tassano con il reddito dominicale moltiplicato per 75.
MANOVRA 2010: lotta all’evasione fiscale
Il contrasto all’evasione è una voce ridondante della manovra 2010. Più controlli e più misure stringenti per i soggetti a “rischio”. Così saranno sotto tiro i contribuenti che dichiarano costantemente perdite di esercizio, ma anche coloro che aprono e chiudono l’attività entro l’anno. Sono razionalizzate le misure di accertamento nel consolidato: una procedura che partirà da gennaio 2011 controllerà le dichiarazioni; in particolare le rettifiche di ciascun soggetto che partecipa al consolidato saranno effettuate con un unico atto, notificato sia alla consolidante sia alla consolidata, che considererà la maggiore imposta accertata in relazione al reddito complessivo globale del consolidato, irrogando le relative sanzioni. Da menzionare la ritenuta del 10% che banche o poste dovranno applicare a titolo di acconto sui bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico a favore dei soggetti che eseguono questi interventi.
UNICO 2010: recupero dell’IVA non detratta su spese di vitto e alloggio
Effetto della circolare 25/E – Agenzia delle entrate – del 19 maggio scorso relativa all’IVA non detratta sulle spese di vitto e alloggio, Unico 2010 dispone uno spazio per il suo recupero. Come detto nei giorni scorsi, il recupero è possibile grazie all’inerenza dell’imposta considerata tale nei casi in cui, per valutazione di economicità aziendale, non era stata richiesta fattura. Si possono presentare due casi: per i servizi documentati da ricevuta fiscale l’IVA può essere dedotta dal reddito come costo aggiuntivo; il limite del 75% previsto per la detrazione di questi costi si applicherà anche all’IVA. Se, invece, si dispone della fattura, il costo imponibile su cui calcolare il 75% è quello al netto di IVA; questo perché il solo fatto di possedere la fattura fa venir meno il carattere di inerenza dell’IVA non detratta.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE: il MUD alle Camere di Commercio entro il 30 giugno
La dichiarazione ambientale (MUD) deve essere trasmessa alla Camera di Commercio competente per zona entro il 30 giugno prossimo. I dati interessati sono quelli dei rifiuti gestiti o prodotti nel 2009. La dichiarazione può essere spedita, consegnata o trasmessa telematicamente. Il MUD documenta la produzione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti relativi a un’unità locale dell’impresa o dell’ente; se si riferisce al trasporto professionale o di intermediazione senza detenzione comprende tutte le attività esercitate dall’impresa. Sono previsti moduli semplificati per le imprese che nel 2009 non hanno prodotto più di tre tipologie di rifiuti, conferendo ognuna di queste a non più di tre trasportatori o impianti di trattamento.
STUDI DI SETTORE: l’influenza del compenso agli amministratori
Nella versione Beta degli studi di settore Gerico riduce l’incidenza della voce: compenso agli amministratori, ai fini della congruità. La variabile dei compensi ai soci amministratori (rigo F19 società di persone, F16 società di capitali) viene misurato da questi quadri in caso di contratto di lavoro dipendente o collaborazione, dai dati indicati nel quadro A negli altri casi. Nel caso di soci che prestano attività di amministratori senza l’attribuzione di un compenso, il software prende in considerazione la percentuale di lavoro prestato (escludendo l’attività del primo socio) in base all’apporto di lavoro. Viste le discrepanze degli anni scorsi relative agli effetti distorti che il sistema generava raffrontando il dato delle società di capitali dove gli amministratori sono remunerati, e quello delle società di persone dove gli amministratori non percepiscono compensi, Gerico 2010, almeno per i 69 studi revisionati, sterilizza nella funzione ricavo la variabile relativa ai righi F16 o F19, e tiene conto solo il dato rilevato dal quadro A.
CASSAZIONE: bancarotta fraudolenta per il professionista componente del collegio sindacale
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010 – ha confermato il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, che avevano condannato per bancarotta fraudolenta un commercialista facente parte di un collegio sindacale in un’azienda che, nel suo ruolo di “guida tecnica” delle operazioni, aveva organizzato i trasferimenti dei beni di massimo valore a un’altra azienda, mentre la sua impresa falliva. L’operazione è considerata frode, vista l’opera di distrazione dei beni. Ancora una volta un intervento a carico del commercialista da parte della Cassazione; altre sentenze avevano condannato professionisti e aziende assistite, come la n. 9916/2010, dove la terza sezione civile ha condannato il commercialista a pagare al cliente la metà delle sanzioni fiscali per aver inserito costi non documentati e non inerenti all’anno d’imposta (ne avevamo parlato giorni scorsi), e la n. 37/2010 nella quale la Cassazione ha precisato che il commercialista che non versa al Fisco i soldi dei clienti deve pagare le imposte come redditi diversi.
CASSAZIONE: l’ICI prima casa è agevolabile per unità immobiliari contigue
I giudici di Cassazione – sentenza 12269 del 19 maggio 2010 – hanno stabilito che il contribuente ha diritto all’esenzione ICI se utilizza diversi immobili come abitazione principale, ed anche nel caso non sia l’unico titolare; quello che conta è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come abitazione immobiliare, considerato nel suo complesso a prescindere dalle unità catastali. La sentenza è in pieno contrasto con quanto asserito, invece, dal ministero dell’Economia, secondo il quale immobili contigui ma con rendite diverse, seppur adibiti tutti ad abitazione principale del contribuente, non sono agevolabili insieme a meno della richiesta di accatastamento unitario.
IRAP: ancora incertezze sull’applicabilità alle mini-imprese
In procinto dell’avvicinarsi della prima data utile al versamento IRAP, il 16 giugno, dalle associazioni di categoria arriva la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla portata e le conseguenze interpretative della sentenza n. 12111- Corte di Cassazione – pronunciata un anno fa per promotori finanziari e agenti di commercio. Se per i professionisti privi di “autonoma organizzazione” si è infatti consolidata la lettura che li esclude dall’applicazione del tributo, sulle altre attività, soprattutto artigianali, svolte comunque senza l’impiego di dipendenti e con beni strumentali minimi esistono ancora margini di incertezza. L’Agenzia delle entrate, dopo essere intervenuta per i piccoli professionisti sta monitorando la situazione e potrebbe agire in via amministrativa qualora dovessero sopraggiungere altre decisioni favorevoli ai contribuenti. La Cassazione, lo scorso anno, aveva parlato di “un’area grigia tra il territorio dell’impresa e il territorio del lavoro autonomo”, riferendosi allo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice civile, le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Secondo i giudici di legittimità se si considerassero ai fini IRAP come attività di impresa, “l’imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto non reale”.
CASSAZIONE: valida la cartella incompleta
La sentenza 10805/2010 della Cassazione ritiene valida la cartella di riscossione se manca il responsabile del procedimento e la sottoscrizione del documento. Il caso prende spunto dal ricorso del concessionario sulla legittimità di una cartella notificata nel 2001 e ritenuta illegittima nei giudizi di merito per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, e per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Secondo il collegio “la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 del DPR 602/1973, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”. Nello specifico, benché non fosse espressamente indicato chi doveva seguire l’iter dell’attività esattoriale, era semplice l’individuazione dell’ufficio a cui rivolgersi per le informazioni necessarie tanto che il contribuente è riuscito a presentare una tempestiva impugnazione. Tra l’altro, la vicenda esaminata, risaliva a un fatto accaduto prima del 1° giugno 2008, data in cui il comma 4-ter dell’articolo 36 del DL 248/2007, prevede l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
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