Archive for maggio, 2010
SCADENZE FISCALI: il 16 giugno la rata di acconto ICI
Scade il 16 giugno il termine per pagare la prima rata dell’ICI 2010. Le regole per determinare l’importo dovuto e le modalità di versamento non sono cambiate rispetto all’anno scorso, è sempre bene esaminare il contenuto delle delibere adottate da ciascun comune. I soggetti passivi sono i proprietari e i soggetti titolari di un diritto reale di godimento su un immobile. Nel leasing, l’imposta è dovuta dal locatario, e non dalla società concedente, a partire dalla data di stipula del contratto. In caso di nuda proprietà il soggetto debitore è l’usufruttuario. Gli immobili soggetti sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Il valore imponibile dei fabbricati si ottiene con la rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti. Per le unità abitative il coefficiente è 100. Le aree fabbricabili sono assoggettate a imposta al valore di mercato esistente al 1° gennaio 2010. I terreni agricoli si tassano con il reddito dominicale moltiplicato per 75.
MANOVRA 2010: lotta all’evasione fiscale
Il contrasto all’evasione è una voce ridondante della manovra 2010. Più controlli e più misure stringenti per i soggetti a “rischio”. Così saranno sotto tiro i contribuenti che dichiarano costantemente perdite di esercizio, ma anche coloro che aprono e chiudono l’attività entro l’anno. Sono razionalizzate le misure di accertamento nel consolidato: una procedura che partirà da gennaio 2011 controllerà le dichiarazioni; in particolare le rettifiche di ciascun soggetto che partecipa al consolidato saranno effettuate con un unico atto, notificato sia alla consolidante sia alla consolidata, che considererà la maggiore imposta accertata in relazione al reddito complessivo globale del consolidato, irrogando le relative sanzioni. Da menzionare la ritenuta del 10% che banche o poste dovranno applicare a titolo di acconto sui bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico a favore dei soggetti che eseguono questi interventi.
UNICO 2010: recupero dell’IVA non detratta su spese di vitto e alloggio
Effetto della circolare 25/E – Agenzia delle entrate – del 19 maggio scorso relativa all’IVA non detratta sulle spese di vitto e alloggio, Unico 2010 dispone uno spazio per il suo recupero. Come detto nei giorni scorsi, il recupero è possibile grazie all’inerenza dell’imposta considerata tale nei casi in cui, per valutazione di economicità aziendale, non era stata richiesta fattura. Si possono presentare due casi: per i servizi documentati da ricevuta fiscale l’IVA può essere dedotta dal reddito come costo aggiuntivo; il limite del 75% previsto per la detrazione di questi costi si applicherà anche all’IVA. Se, invece, si dispone della fattura, il costo imponibile su cui calcolare il 75% è quello al netto di IVA; questo perché il solo fatto di possedere la fattura fa venir meno il carattere di inerenza dell’IVA non detratta.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE: il MUD alle Camere di Commercio entro il 30 giugno
La dichiarazione ambientale (MUD) deve essere trasmessa alla Camera di Commercio competente per zona entro il 30 giugno prossimo. I dati interessati sono quelli dei rifiuti gestiti o prodotti nel 2009. La dichiarazione può essere spedita, consegnata o trasmessa telematicamente. Il MUD documenta la produzione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti relativi a un’unità locale dell’impresa o dell’ente; se si riferisce al trasporto professionale o di intermediazione senza detenzione comprende tutte le attività esercitate dall’impresa. Sono previsti moduli semplificati per le imprese che nel 2009 non hanno prodotto più di tre tipologie di rifiuti, conferendo ognuna di queste a non più di tre trasportatori o impianti di trattamento.
STUDI DI SETTORE: l’influenza del compenso agli amministratori
Nella versione Beta degli studi di settore Gerico riduce l’incidenza della voce: compenso agli amministratori, ai fini della congruità. La variabile dei compensi ai soci amministratori (rigo F19 società di persone, F16 società di capitali) viene misurato da questi quadri in caso di contratto di lavoro dipendente o collaborazione, dai dati indicati nel quadro A negli altri casi. Nel caso di soci che prestano attività di amministratori senza l’attribuzione di un compenso, il software prende in considerazione la percentuale di lavoro prestato (escludendo l’attività del primo socio) in base all’apporto di lavoro. Viste le discrepanze degli anni scorsi relative agli effetti distorti che il sistema generava raffrontando il dato delle società di capitali dove gli amministratori sono remunerati, e quello delle società di persone dove gli amministratori non percepiscono compensi, Gerico 2010, almeno per i 69 studi revisionati, sterilizza nella funzione ricavo la variabile relativa ai righi F16 o F19, e tiene conto solo il dato rilevato dal quadro A.
CASSAZIONE: bancarotta fraudolenta per il professionista componente del collegio sindacale
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010 – ha confermato il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, che avevano condannato per bancarotta fraudolenta un commercialista facente parte di un collegio sindacale in un’azienda che, nel suo ruolo di “guida tecnica” delle operazioni, aveva organizzato i trasferimenti dei beni di massimo valore a un’altra azienda, mentre la sua impresa falliva. L’operazione è considerata frode, vista l’opera di distrazione dei beni. Ancora una volta un intervento a carico del commercialista da parte della Cassazione; altre sentenze avevano condannato professionisti e aziende assistite, come la n. 9916/2010, dove la terza sezione civile ha condannato il commercialista a pagare al cliente la metà delle sanzioni fiscali per aver inserito costi non documentati e non inerenti all’anno d’imposta (ne avevamo parlato giorni scorsi), e la n. 37/2010 nella quale la Cassazione ha precisato che il commercialista che non versa al Fisco i soldi dei clienti deve pagare le imposte come redditi diversi.
CASSAZIONE: l’ICI prima casa è agevolabile per unità immobiliari contigue
I giudici di Cassazione – sentenza 12269 del 19 maggio 2010 – hanno stabilito che il contribuente ha diritto all’esenzione ICI se utilizza diversi immobili come abitazione principale, ed anche nel caso non sia l’unico titolare; quello che conta è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come abitazione immobiliare, considerato nel suo complesso a prescindere dalle unità catastali. La sentenza è in pieno contrasto con quanto asserito, invece, dal ministero dell’Economia, secondo il quale immobili contigui ma con rendite diverse, seppur adibiti tutti ad abitazione principale del contribuente, non sono agevolabili insieme a meno della richiesta di accatastamento unitario.
IRAP: ancora incertezze sull’applicabilità alle mini-imprese
In procinto dell’avvicinarsi della prima data utile al versamento IRAP, il 16 giugno, dalle associazioni di categoria arriva la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla portata e le conseguenze interpretative della sentenza n. 12111- Corte di Cassazione – pronunciata un anno fa per promotori finanziari e agenti di commercio. Se per i professionisti privi di “autonoma organizzazione” si è infatti consolidata la lettura che li esclude dall’applicazione del tributo, sulle altre attività, soprattutto artigianali, svolte comunque senza l’impiego di dipendenti e con beni strumentali minimi esistono ancora margini di incertezza. L’Agenzia delle entrate, dopo essere intervenuta per i piccoli professionisti sta monitorando la situazione e potrebbe agire in via amministrativa qualora dovessero sopraggiungere altre decisioni favorevoli ai contribuenti. La Cassazione, lo scorso anno, aveva parlato di “un’area grigia tra il territorio dell’impresa e il territorio del lavoro autonomo”, riferendosi allo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice civile, le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Secondo i giudici di legittimità se si considerassero ai fini IRAP come attività di impresa, “l’imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto non reale”.
Euro, Europa: un percorso, una scelta ancora incompleta
E’ stata un’ulteriore settimana pesante.
L’economia e la finanza mondiale ma europea in particolare, ha vissuto un nuovo venerdì nero, con le borse in caduta libera.
La speculazione non si bloccherà finché gli Stati Europei, non decideranno di completare il progetto “Euro”.
La B.C.E. sarà e rimarrà un’entità fine a se stessa se, i governi dei vari Paesi che aderiscono all’U.E., rimarranno alla finestra a guardare.
Proviamo a pensare al ruolo che avrebbe la Banca d’Italia senza lo stato italiano, con le sole regioni alleate.
Dicevo prima, che non si può restare a guardare. Ma, guardare chi? Il peggio che deve ancora arrivare se non decidono, concretamente di realizzare gli “Stati Uniti d’Europa”, quindi uno Stato confederato o federale, che dir si voglia, dotato di una politica economica e fiscale uniforme, di una politica estera e di difesa altrettanto uniforme.
E’ arrivato il momento di trattare parallelamente il tema del federalismo fiscale italiano con quello europeo.
CASSAZIONE: valida la cartella incompleta
La sentenza 10805/2010 della Cassazione ritiene valida la cartella di riscossione se manca il responsabile del procedimento e la sottoscrizione del documento. Il caso prende spunto dal ricorso del concessionario sulla legittimità di una cartella notificata nel 2001 e ritenuta illegittima nei giudizi di merito per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, e per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Secondo il collegio “la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 del DPR 602/1973, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”. Nello specifico, benché non fosse espressamente indicato chi doveva seguire l’iter dell’attività esattoriale, era semplice l’individuazione dell’ufficio a cui rivolgersi per le informazioni necessarie tanto che il contribuente è riuscito a presentare una tempestiva impugnazione. Tra l’altro, la vicenda esaminata, risaliva a un fatto accaduto prima del 1° giugno 2008, data in cui il comma 4-ter dell’articolo 36 del DL 248/2007, prevede l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
STUDI DI SETTORE: il ministro Tremonti firma il decreto di approvazione
E’ approvato il software Gerico per gli Studi di settore 2010. Viene confermata la versione Beta messa online sul sito dell’ Agenzia delle entrate nei giorni scorsi. Con l’approvazione degli studi vengono validati i correttivi 2009, che tengono conto della crisi in atto nello scorso anno. Il prossimo passo per il varo finale è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previste proroghe degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti soggetti a studi; nelle scorse settimane le associazioni di categoria avevano provato a prospettare un rinvio delle scadenze, ma gli effetti della crisi riducono i margini per accogliere la richiesta.
CHIARIMENTI: l’Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio
Le Entrate, con la circolare 25/E del 19 maggio 2010, chiariscono il modus operandi per le prestazioni di vitto e alloggio in merito all’Iva non detratta. Quando il contribuente (impresa o professionista) non deduce l’Iva per propria scelta di convenienza, la può detrarre dal reddito a titolo di costo e rileva nella determinazione della base imponibile Irap. E’ un cambiamento di rotta dell’Agenzia delle entrate, visto che in precedenza (circolare 6/E e risoluzione 84/E del 2009) aveva negato questa possibilità. Il ripensamento è dettato da un orientamento consolidato, secondo il quale l’inerenza va riconosciuta per il solo fatto che un costo è valutato dall’imprenditore nell’ambito di una scelta di convenienza economica, cioè quando l’obiettivo è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.
STUDI DI SETTORE: online una versione che permette di valutare l’impatto dei correttivi
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è pubblicata la versione Beta degli studi di settore versione 2010. In attesa del varo definitivo è possibile valutare l’impatto dei correttivi rispetto al 2008. In tema di studi di settore non mancano le novità, le ricordiamo. Sono 69 gli studi revisionati con l’applicazione degli indicatori di seconda generazione che incidono direttamente sulla stima della congruità; entrano in funzione i nuovi correttivi anticrisi che mirano alla specificità del soggetto; gli studi saranno incentrati sulla territorialità del soggetto.CHIARIMENTI: l’Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio
Le Entrate, con la circolare 25/E del 19 maggio 2010, chiariscono il modus operandi per le prestazioni di vitto e alloggio in merito all’Iva non detratta. Quando il contribuente (impresa o professionista) non deduce l’Iva per propria scelta di convenienza, la può detrarre dal reddito a titolo di costo e rileva nella determinazione della base imponibile Irap. E’ un cambiamento di rotta dell’Agenzia delle entrate, visto che in precedenza (circolare 6/E e risoluzione 84/E del 2009) aveva negato questa possibilità. Il ripensamento è dettato da un orientamento consolidato, secondo il quale l’inerenza va riconosciuta per il solo fatto che un costo è valutato dall’imprenditore nell’ambito di una scelta di convenienza economica, cioè quando l’obiettivo è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.
STUDI DI SETTORE: online una versione che permette di valutare l’impatto dei correttivi
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è pubblicata la versione Beta degli studi di settore versione 2010. In attesa del varo definitivo è possibile valutare l’impatto dei correttivi rispetto al 2008. In tema di studi di settore non mancano le novità, le ricordiamo. Sono 69 gli studi revisionati con l’applicazione degli indicatori di seconda generazione che incidono direttamente sulla stima della congruità; entrano in funzione i nuovi correttivi anticrisi che mirano alla specificità del soggetto; gli studi saranno incentrati sulla territorialità del soggetto.
GESTIONE SEPARATA: le precisazioni INPS sulla contribuzione figurativa relativa al congedo di maternità
L’INPS fornisce precisazioni in merito all’accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata nei casi di congedo di maternità/paternità. La contribuzione figurativa, che deve essere calcolata sulla base della retribuzione percepita nello stesso anno o, in mancanza, nell’anno precedente del periodo di astensione o interruzione del lavoro, non può superare il periodo di assenza per il quale è corrisposta la relativa indennità. L’accredito sarà fatto d’ufficio sul conto assicurativo dei soggetti destinatari.
SEMPLIFICAZIONI: stop dell’iter – dietrofront sulle cessioni di azienda ai commercialisti
Il Ministero dell’economia non conferma le novità introdotte dalla commissione Affari costituzionali della Camera circa le semplificazioni burocratiche. Le spiegazioni date puntano sulla mancata copertura finanziaria. Tra le novità soppresse viene bloccato lo sportello unico per l’edilizia, non passano l’articolo 24 bis con l’interpretazione delle sanzioni ai medici che potrebbero alterare equilibri di finanza pubblica, le semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica nella conferenza servizi, la possibilità data ai commercialisti degli invii telematici delle cessioni d’azienda, che a questo punto resta un’esclusiva notarile.
DICHIARAZIONI: per i farmaci non è più necessario allegare i ticket
Tra le novità delle dichiarazioni 2010 non vi è più l’obbligo di allegare la ricetta medica allo scontrino, anche in caso di ticket. La spesa medica è detraibile nell’ordine del 19% della spesa sostenuta sull’ammontare complessivo che supera euro 129,11. La legge 296/2006 ha introdotto l’obbligo di specificare la natura , la qualità e quantità dei prodotti acquistati, ed anche il codice fiscale del destinatario. Nel 2009 è entrato in vigore il nuovo scontrino che tiene conto della privacy; dal 2010 sullo scontrino la qualità del farmaco è indicata con un numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Per la detrazione relativa all’anno d’imposta 2009 sono ammessi sia gli scontrini con la denominazione del farmaco, sia gli scontrini con il codice AIC.
CONTROLLI: aggiornate le metodologie per ingegneri, architetti e geometri, servizi degli istituti di bellezza, stabilimenti balneari, panifici
Al fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi, sono state predisposte apposite metodologie di controllo per alcune attività economiche. Le metodologie si propongono di: uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato; contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette; indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali. L’elenco e le guide metodologiche sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
DIRETTIVA SERVIZI: l’abolizione del ruolo per gli agenti
L’articolo 74 del D.L. n. 59/2010 in vigore dall’8 maggio 2010, ha disposto, a decorrere da tale data, l’abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso. La dichiarazione è da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, l’attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione. Resta in vigore il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all’attività, che devono essere attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.
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