Archive for febbraio, 2010
GRANDE DISTRIBUZIONE: le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi
Sono fissate le regole per la trasmissione telematica degli incassi da parte della grande distribuzione e delle grandi imprese di servizi, a patto che rispettino i requisiti dimensionali e la pluralità di punti vendita previsti dalla legge. Chiarimenti sono dati nella circolare dell’Agenzia delle entrate 2/E di ieri 25 gennaio. L’invio esonera dall’emissione delle ricevute fiscali e degli scontrini fiscali; deve riguardare un mese solare e comprendere tutti i corrispettivi delle cessioni di beni o prestazioni di servizi; dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. In caso di coincidenza del giorno 15 con un sabato, domenica o giorno festivo, la trasmissione può essere fatta entro il primo giorno utile successivo. Per procedere alla trasmissione è necessario comunicare la proprio scelta all’Agenzia delle entrate. L’opzione è vincolante per un esercizio d’imposta ed è tacitamente prorogata di anno in anno se non viene comunicata revoca.
STUDI DI SETTORE: la mancata congruità deve essere supportata da elementi di attività
Secondo i giudici di Cassazione la mancata “quadratura” con i risultati degli studi di settore può derivare da un possibile comportamento anomalo del contribuente nei confronti del fisco, e ciò è motivo di richiesta del contradditorio. Con il contradditorio si possono correggere i risultati di gerico, si possono mettere a confronto elementi dell’attività in modo da esporre la situazione reale del contribuente. Gli indici del redditometro che non attengono all’attività economica svolta dall’’impreditore/professionista, non possono essere utilizzati per avvalorare il responso di gerico. Solo così si può definire la gravità dello scostamento, considerando la presunzione semplice dello studio di settore.
BONUS OCCUPAZIONE: click dal 1° febbraio per le comunicazioni rendicontative
Si ricorda, ai datori di lavoro che hanno ottenuto il credito d’imposta per nuove assunzioni fatte nel 2008 a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007), che dal 1° febbraio dovranno inviare la comunicazione annuale rendicontativa: potranno così usufruire, tra l’altro, di eventuali quote di credito non ancora utilizzate. L’agevolazione valida per il 2008, 2009 e 2010, è condizionata ad una comunicazione ex post a testimonianza del mantenimento del livello occupazionale; il mancato invio comporta la decadenza dal diritto al beneficio. La comunicazione annuale serve a dimostrare che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati sia superiore a quello rilevato nel 2007; se ricorre va indicato l’eventuale minor credito spettante in riferimento all’anno precedente, liberando così risorse importanti utili ad altri contribuenti che si sono visti rifiutare l’istanza per l’esaurimento dei fondi. La comunicazione va trasmessa via web dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011 in relazione al periodo d’imposta precedente, utilizzando l’apposito modello C/IAL reperibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni per la compilazione.
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