Archive for maggio, 2009
CHIARIMENTI IRAP: il passaggio al regime dei minimi comporta il recupero di quote residue di esercizi precedenti
Il contribuente che passa al regime dei minimi deve subito dedurre o tassare a IRAP le quote residue di componenti positivi e negativi portate in avanti grazie alle disposizioni del TUIR riferite a esercizi precedenti. Per l’Agenzia delle Entrate anche se la norma fa esplicito riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, va applicata ai fini IRAP. Se la somma algebrica di tali importi residuali è positiva e non supera i 5 mila euro, le quote si considerano azzerate e non vengono tassate. Se si è passati nel 2009 al nuovo regime, per tassare a IRPEF e addizionali nel 2008 la parte eccedente i 5 mila euro, o per dedurre la somma algebrica negativa, si devono indicare questi importi in Unico2009 ai righi, rispettivamente: RF24 o RF37 se ordinarie, RG9 o RG20 se semplificate. (Risoluzione 132/E del 27 maggio 2009).
CASSAZIONE: le Sezioni unite della corte intervengono sull’Irap per agenti e promotori finanziari
Le Sezioni unite della Cassazione civile asseriscono che agenti di commercio e promotori finanziari pagano l’Irap solo se hanno un’autonoma organizzazione. Secondo l’art. 2195 del codice civile le attività degli agenti di commercio e dei promotori finanziari sono di carattere ausiliario: ai fini delle imposte dirette, producono reddito d’impresa anche se non organizzate in forma di impresa. Non è così per l’Irap. Riferendosi alla sentenza del 2001 della Corte Costituzionale, le Sezioni unite ritengono che si possa seguire la strada della Consulta a proposito dell’Ilor, quando asseriva, che per la categoria di cui parliamo, occorreva stabilire se esistessero i requisiti minimi per parlare di impresa. Ebbene, assoggettare a Irap agenti e promotori, contraddirebbe quanto enunciato all’epoca, colpendo una base imponibile fittizia e non reale.
CHIARIMENTI: novità Irap sulle spese per i dipendenti
La circolare delle Entrate 27/E chiarisce alcuni punti sulla base imponibile Irap. Si sofferma sulla deducibilità di acquisti di beni e servizi da destinare ai dipendenti; la legge 244/07 ha eliminato la norma che, fino al 31 dicembre 2007, stabiliva la deducibilità delle somme per acquisti di beni e servizi da destinare ai dipendenti, nonchè dei rimborsi analitici delle spese per trasferte. Era sorto il dubbio che di queste spese, ancorchè classificate in voci del conto economico rilevanti – B6 e B7 – non se ne potesse tener conto in quanto riferite al personale dipendente, i cui oneri sono notoriamente indeducibili ai fini Irap. L’Agenzia ha chiarito, che purchè non si tratti di elementi di natura retributiva, per il calcolo dell’Irap 2008 continuano ad essere deducibili: si tratta, per esempio, di costi per indumenti di lavoro, la mensa dei dipendenti, i corsi di aggiornamento professionale.
TERRITORIO: molte le case non dichiarate, il Fisco al setaccio
Le banche dati catastali contro l’evasione fiscale sugli immobili, questa è la parola d’ordine per contrastare la mancata dichiarazione degli edifici esistenti al catasto. Da una fotoidentificazione dell’Agenzia del Territorio 1,5 milioni di edifici non risultano dichiarati, mentre 800 mila hanno perso i requisiti di ruralità. Undici regioni in Italia hanno già definito un piano di riordino con testi e progetti di legge per regolare ampliamenti e demolizioni. Secondo l’onorevole Maurizio Leo “bisognerebbe potenziare le banche dati, e individuare gli strumenti utili”. Per il direttore dell’Agenzia del Territorio è necessario “aggiornare il classamento laddove la rendita catastale non è più adeguata al valore di mercato”. Infine da considerare il fronte delle controversie in materia “i due temi principali sono: il momento processuale dell’esecutività delle sentenze tributarie attinenti l’aggiornamento delle rendite; l’applicabilità a dette controversie dell’istituto della conciliazione giudiziale”.
EVASIONE: guerra agli affitti in nero degli studenti fuori sede
La Guardia di Finanza si concentra sugli affitti non denunciati delle case date a studenti fuori sede. Nelle province dove sorgono i principali atenei gli uffici possono muoversi come meglio credono: quindi anche chiedere la collaborazione di Asl, Comuni, Università stesse. La Gdf di Lecce ha esaminato borse di studio e agevolazioni sulle tasse universitarie, infine ha sfruttato il database universitario. Sono stati spediti questionari agli studenti proprio sugli affitti; a breve saranno comunicate le sanzioni ai proprietari “fuorilegge”.
STUDI DI SETTORE: la convenienza di Gerico 2009
I correttivi di Gerico 2009 sono alla fase verifica convenienza. Sulla base delle dichiarazioni della Sose potranno riguardare il 58% dei contribuenti soggetti a studi. Sono correttivi provvisori destinati ad essere modificati in futuro. Tra i benefici dell’adeguamento: chi è congruo non è sottoponibile ad accertamento basato sugli studi di settore; neanche a presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi dichiarati, con un limite di 50mila euro; è escluso dalla disciplina delle società di comodo. La congruità non mette, invece, al riparo il contribuente da un accertamento analitico se, ad esempio, si riscontra che ha dedotto costi indeducibili, o non ha emesso fatture; ed anche, se ha omesso ricavi per il 40% di quelli dichiarati o, comunque, a 50mila euro.
SICUREZZA: a breve il censimento Inail sui rappresentanti territoriali
Dopo la comunicazione del “rls”, si ricorderà slittata al 16 agosto, l’Inail si prepara a censire i “rlst” (rappresentanti per la sicurezza territoriale) da parte dei datori di lavoro che sono in grado di fornire all’istituto le informazioni previste dal DL sicurezza (81/2008). L’indicazione è contenuta nella circolare 26 del 21 maggio. I rappresentati territoriali erano rimasti fuori dalle procedure di segnalazione dei nomitativi “rls”, in quanto, con la pubblicazione della circolare 11 di marzo 2009, non si erano concretizzate le condizioni operative per l’attivazione sul territorio nazionale. L’Inail ha proposto al ministero del lavoro di fornire chiarimenti in merito ai datori che non sono in grado di adempiere all’obbligo previsto, e altresì una direttiva per regolare le sanzioni in caso di mancata comunicazione.
FISCO: novità sugli interessi di rateazione
Alla firma del Ministro dell’Economia un decreto che taglia gli interessi sulle rateazioni. A fronte di una diminuzione del tasso se il contribuente chiede spontaneamente la dilazione, viene aumentato il tasso sulle iscrizioni a ruolo. In particolare sono agevolate le rateazioni di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, il precedente 6% si riduce al 4%. L’effetto è immediato: gia dalle prossime dichiarazioni 2009 presentate dal 1° luglio. Restano esclusi il “mini unico” e UnicoPF presentati in posta entro il 30 giugno. Si alza, invece, di un punto percentuale l’interesse dovuto sulle rate chieste da chi paga dopo l’iscrizione a ruolo. Il decreto prevede il 4%, ma la misura dovrebbe essere pari a quella prevista per gli interessi sui ritardati rimborsi: 3,75%.
INPS: istanza entro il 31 maggio per il differimento delle ferie collettive
INPS: istanza entro il 31 maggio per il differimento delle ferie collettive
Entro il 31 maggio 2009 (scadenza posticipata a lunedì 1° giugno) i datori di lavoro interessati a beneficiare del differimento contributivo per ferie collettive devono presentare un’istanza alla sede Inps territorialmente competente. Il differimento degli adempimenti contributivi riguarda aziende con comprovate esigenze che portino alla chiusura per ferie collettive; nel caso l’Inps può concedere lo spostamento del pagamento dei contributi tramite il modello F24, la presentazione del DM/10 e dell’Emens relativi al periodo in questione. Il differimento contributivo può riguardare i versamenti di un solo mese e il beneficio può essere attribuito per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese.
INPS: istanza entro il 31 maggio per il differimento delle ferie collettive
Entro il 31 maggio 2009 (scadenza posticipata a lunedì 1° giugno) i datori di lavoro interessati a beneficiare del differimento contributivo per ferie collettive devono presentare un’istanza alla sede Inps territorialmente competente. Il differimento degli adempimenti contributivi riguarda aziende con comprovate esigenze che portino alla chiusura per ferie collettive; nel caso l’Inps può concedere lo spostamento del pagamento dei contributi tramite il modello F24, la presentazione del DM/10 e dell’Emens relativi al periodo in questione. Il differimento contributivo può riguardare i versamenti di un solo mese e il beneficio può essere attribuito per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese.
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