Archive for marzo, 2009
DIRITTI CAMERALI: i codici tributo per il ravvedimento
Sono stati istituiti nuovi codici tributo per versare con il modello F24 le sanzioni relative ad omesso o tardivo pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. I codici sono operativi dal 3 marzo 2009 e sono: 3869 (recupero spese di notifica), 3870 (recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento per la Camera di Commercio di Monza e Brianza) e 3871 (recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento per la Camera di Commercio di Fermo). Per quanto attiene alla compilazione del campo codice ente/codice comune, in corrispondenza del codice 3869 va indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento, il codice 3870 va abbinato al codice ente della provincia di Milano (MI) e il codice 3871 al codice ente della provincia di Ascoli Piceno (AP).
LAVORO: autoliquidazione Inail, lo sconto per l’autotrasporto e differimento del termine di versamento
La nota Inail (prot. 685 del 5 marzo 2009) informa sulla riduzione del premio riferito al settore autotrasporto per l’anno in corso. Sono interessati: trasporto merci, trasporto postale con autotreni, autoarticolati, veicoli a motori in genere che rientrano nelle voci di tariffa 9121 e 9123. L’importo dei premi andrà calcolato prendendo a riferimento i tassi di tariffa indicati nella tabella esposta come allegato 1 alla nota stessa. Visti i tempi di notifica dell’informazione, è consentito uno slittamento del termine per il versamento dei premi al 16 aprile 2009. Per il 2010 è prevista la riduzione strutturale dei tassi di tariffa riferiti alle voci citate; per gli importi è necessario consultare la tabella 2 allegata alla delibera Inail.
CONTABILITA’: la deducibilità delle trasferte e l’esposizione nel modello Unico
Chiarimenti con la circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E/2009 sulle spese di trasferta. In seguito all’abrogazione del divieto alla detrazione Iva su spese di alberghi e ristoranti, le imprese e gli operatori si sono adeguati alle nuove procedure. Per potersi avvalere della novità sappiamo della necessità di fattura intestata all’impresa, o, in caso di prestazione fruita da un collaboratore, cointestata ad entrambi. Per effetto della “burocraticità” delle condizioni legate alla detrazione, molte società hanno rinunciato a detrarsi l’Iva, ed hanno continuato a registrare le spese così come prima del 1° settembre 2008, quindi con la registrazione delle ricevute fiscali, e note spese del dipendente con allegate a piè di lista le spese di trasferta, solo in contabilità senza passare per i registri Iva. Ebbene in tali casi, tutti coloro che non hanno detratto l’Iva secondo la nuova direttiva, devono ora recuperare con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi l’Iva inclusa nella prestazione.
LAVORO: le collaborazioni a progetto anche per mansioni direttive
Il Ministero del lavoro, ha risposto all’interpello 8 del 13 febbraio 2009 relativo a collaborazioni a progetto per incarichi direttivi. Ha chiarito che l’attribuzione di mansioni di tipo direttivo, se accompagnata da una forte autonomia organizzativa nell’esecuzione dell’incarico e dall’assenza di vincoli di presenza e di orario per il prestatore di lavoro, è compatibile con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Si tratta di una precisazione di notevole importanza in riferimento a funzioni direttive, visto che, in questo ambito, può essere molto labile la linea di confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, trattandosi di mansioni che, per propria natura e in base agli ordinari criteri di classificazione del personale, presuppongono ampia autonomia organizzativa e, il più delle volte, assenza di vincoli di orario.
Il recupero dell’Iva sulle fatture non pagate
Non è sempre possibile recuperare l’Iva versata su fatture poi non pagate dal debitore. La variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta riferiti a operazioni attive di cui non si è riscosso il corrispettivo, è ammessa solo nei casi di debitori soggetti a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, quindi fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo. La circolare Assonime 48/2000 chiarì che restano escluse le procedure che si basano su finalità conservative e di risanamento dell’impresa, perchè con costituiscono presupposto di infruttosità, e da ultimo, nel corso di Telefisco 2009, l’Agenzia ha riferito che anche le ristrutturazioni dei debiti non sono procedure concorsuali; si evince, pertanto, che non è possibile recuperare l’Iva relativa alle fatture dei creditori di tali debiti.
La Corte Costituzionale interviene sulle cartelle mute ante 1° giugno 2008
Con la sentenza 58/2009 del 27 febbraio, la Corte Costituzionale stabilisce che “le regole sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento non sono incostituzionali nella parte in cui vengono fatte valere retroattivamente”. Deluse, pertanto, le aspettative dei contribuenti, che si erano rivolti alla Corte per vedere riconosciuta l’applicazione della regola sulla nullità per le cartelle di pagamento notificate senza il nome del responsabile del procedimento, anche con effetto retroattivo ante 1° giugno 2008. La sentenza, ricordando la legge 212/2000 che obbliga i concessionari della riscossione ad indicare il responsabile del procedimento, spiega come la stessa legge non “precisa gli effetti della violazione dell’obbligo indicato”; pertanto, in mancanza di espressa previsione normativa, la nullità non può appoggiarsi ai principi dell’art. 97 della Costituzione o a quelli del diritto tributario e dell’azione amministrativa.
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