Archive for marzo, 2009
LA CORTE DI CASSAZIONE SUL REDDITOMETRO
Con la sentenza n. 6813 del 20 marzo 2009, la Corte di Cassazione fa un passo indietro circa la prova documentale da portare in sede di accertamento sintetico da redditometro. Con la sentenza, in relazione alle spese per incrementi patrimoniali rilevanti per il redditometro, si afferma che la prova documentale a carico del contribuente liberatoria dalla previsione scaturita, deve essere data unicamente dalla dimostrazione dell’identità della spesa con i redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Esattamente: ” per la norma non è sufficiente la prova della sola disponibilità dei redditi, ma è necessaria anche la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non con qualsiasi altro reddito, ma proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta”. Viene così limitato il diritto di difesa del contribuente, garantito dall’art. 24 della Costituzione.
LAVORO: voucher per il lavoro domestico
Il voucher è concedibile anche alle attività di lavoro domestico. Sono interessati i rapporti di lavoro che non superano nell’anno di imposta, e per ciascun committente, i 5.000 euro. Nel quadro normativo del lavoro domestico è possibile inquadrare le attività in ordinarie (sono quelle soggette alla normale gestione contributiva) e temporanee (in cui si inquadrano i lavori con compensi non superiori al limite esposto). Ed al loro riguardo, la circolare Inps n. 44 del 24 marzo 2009, apre all’utilizzo dei voucher. La finalità dell’Istituto è quella di far così emergere quelle prestazioni, che proprio per il loro carattere “provvisorio”, vengono rese in forma irregolare senza alcuna contribuzione. Il valore del voucher è pari a 10 euro nominali, il corrispettivo netto a favore del prestatore è di 7,50 euro. La differenza è destinata alla copertura della gestione separata Inps, e al versamento Inail.
DIRITTI DOGANALI: tasso di interesse per pagamento differito
È fissato nella misura dell’1,452% annuo, per il periodo 13 gennaio/12 luglio 2009, il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali ai sensi dell’art. 79, DPR 43/73, come sostituito dall’art. 5, co. 2, L. n. 213/00. In particolare, la norma dispone che, in caso di pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre 30 giorni, si applichi un interesse stabilito con cadenza semestrale da un apposito decreto sulla base del rendimento netto dei Bot a tre mesi.
TRASMISSIONE DEI CORRISPETIVI IN VIA TELEMATICA
Sono modificati i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2009, si amplia il campo di applicazione della norma disponendo che possano optare per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi non solo le imprese commerciali ma anche le imprese di servizi, i cui punti vendita rispondono ai requisiti dimensionali di cui all’art. 1, co. 430. L’invio deve avvenire in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, con cadenza mensile entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento (e non più con cadenza settimanale ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della settimana di riferimento).
IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA NON INVALIDA IL CONDONO
La Ctr di Ancona si pronuncia in merito al ritardato pagamento di una o più rate del condono. All’uopo boccia il Fisco, che si era già espresso sulla materia, e considera valido il condono anche se qualche rata è stata pagata in ritardo (sentenza 53/06/09 del 4 luglio 2008, depositata il 16 febbraio 2009). Nel caso, il contribuente ha commesso un errore “scusabile”, infatti il saldo effettuato in ritardo rientra tra gli errori scusabili. Viene, pertanto, confermata la sentenza 187/01/06 del 21 settembre 2006, depositata il 18 gennaio 2007, emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria di Ascoli Piceno, e posto rimedio all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (risol. 125/E del 12 agosto 2005), in base alla quale era penalizzato chi si era avvalso della rottamazione delle cartelle con il forfait del 25%, pagando il residuo dopo il 16 aprile 2004, e che invalidava la sanatoria costringendo il contrbuente a pagare l’intero importo della cartella.
LAVORO: la conferma del bonus assunzioni entro il 31 marzo
Si ricorda che scade il 31 marzo prossimo il termine ultimo per la trasmissione del modello C-IAL, che interessa i contribuenti beneficiari del credito d’imposta per assunzioni nel Mezzogiorno. La procedura è prevista dal decreto dell’Economia 12 marzo 2008 che ha fissato l’obbligo di presentazione da parte dei beneficiari di una comunicazione comprovante il mantenimento del livello occupazionale. Si sottolinea che il mancato invio comporta la decadenza dal diritto al credito, a partire dall’anno in cui la dichiarazione deve essere trasmessa.
IVA TRIMESTRALE: approvato il nuovo modello
E’ stato approvato il modello per la richiesta del rimborso Iva, o per utilizzo in compensazione del credito trimestrale. Il nuovo modello, denominato Iva Tr, dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o utilizzo del credito Iva relativo al 1° trimestre 2009. Sono tenuti a presentare il modello Iva Tr i contribuenti, che nel corso del trimestre, hanno un eccedenza Iva detraibile superiore a Euro 2.528,28, e che indendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso o la compensazione di detto credito. La presentazione telematica deve essere fatta entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; quindi, il primo trimestre 2009 gennaio/marzo deve essere presentato entro il 30 aprile 2009.
RIFORME: pronto il decreto Ires-Ias
Anche il decreto Ires-Ias è alla firma del ministro Tremonti. Il testo dovrebbe tener conto delle indicazioni del Consiglio di Stato anche in merito alle precisazioni terminologiche sulle fusioni. Al riguardo i giudici avevano indicato come alcuni termini, se enunciati in modo differente, potevano essere meglio adeguati alla posizione sul patrimonio tra soggetti Ias e soggetti non Ias. Nessun cambiamento è, comunque, previsto circa il divieto di doppia tassazione o salto di imposta nelle operazioni che vedono coinvolti soggetti Ias e non Ias.
CHIARIMENTI: le dichiarazioni Iva e Irap in forma autonoma per le società di capitali
Le società di capitali con esercizio a cavallo vedono duplicare gli obblighi relativi alle dichiarazioni Iva e Irap. E’, infatti, prevista la presentazione distaccata da Unico per la dichiarazione annuale Iva ed ora anche per la dichiarazione Irap. I versamenti a saldo Ires e Irap del periodo compreso tra due esercizi, e in acconto del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009, vanno effettuati con modelli F24 separati; il periodo a cavallo dei due anni vuole barrata un’apposita casella prevista (risoluzione Agenzia delle Entrate 66/E del 17 marzo 2009).
IVA PER CASSA: la Ue approva il decreto
E’ approvata dalla Ue la riforma sull’Iva per cassa, è solo stabilito un tetto di volume d’affari per i contribuenti che possono accedervi. Il tetto è fissato a 200mila euro, quindi tutti i contribuenti rientranti come volume d’affari entro tale soglia potranno versare l’Iva solo dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo. Il decreto è ora sul tavolo del ministro Tremonti, è probabile che sarà firmato entro la prossima settimana.
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