Archive for febbraio, 2009
COMUNICAZIONI IVA: lunedì ultimo giorno
Lunedì 2 marzo è il termine ultimo per la presentazione telematica delle comunicazioni Iva. Non essendo stato predisposto un nuovo modello, si utilizza lo stesso dello scorso anno in cui non era prestampato l’anno di riferimento. Il modello è presentato dai soggetti Iva tenuti alla presentazione annuale della dichiarazione Iva; sono esclusi i soggetti con volume di affari inferiore a 25.822,84 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, e quelli indicati all’art. 74 del Tuir. L’omissione della presentazione, o la presentazione con dati non veritieri o incompleti, è soggetta a sanzione da 258 a 2.065 euro.
INPS: al via il piano di vigilanza 2009
E’ stato diffuso ieri, con la circolare 27/2009, il piano di vigilanza dell’Inps per l’anno in corso. L’azione di vigilanza si incetrerà soprattutto nei confronti di aziende “etniche” gestite da minoranze e organizzate con l’impiego di lavoratori appartenenti alle stesse minoranze, che spesso operano al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere previdenziale e fiscale; inoltre, saranno viste le situazioni a rischio come quelle dei titolari di partita iva che non versano contributi, quelle degli associati in partecipazione, laddove celino veri e propri rapporti di lavoro subordinato, ed anche quelle relative ai contratti part-time nell’edilizia, e all’irregolare utilizzo di manopera negli appalti, e infine quelle legate alle “finte cooperative”.
LAVORO: stato di disoccupazione anche per il lavoratore che si dimette
E’ stato chiesto a mezzo interpello dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno e indeterminato, siano causa della perdita dello stato di disoccupazione perchè assimilate al rifiuto di una valida offerta di lavoro. In risposta il Ministero ha specificato che la perdita dello stato di disoccupazione si registra solo nel caso in cui il lavoratore percepisca “un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” (quest’anno sono 8.000 euro per attività di lavoro dipendente, e 4.800 euro per attività di lavoro autonomo). Pertanto, come recitato dall’art. 4 lett. c – DL 181/2000 circa il rifiuto di “una congrua offerta di lavoro”, lo stato di disoccupazione si perde solo nel caso di soggetto in cerca di occupazione.
INTERPELLI: il Ministero del lavoro chiarisce le fasce orarie per i part time verticali
Con l’interpello 11/2009 il Ministero del lavoro risponde alla Confcommercio in merito all’indicazione delle fasce orarie nei part time verticali. Si legge: basta prevedere il numero delle ore della prestazione giornaliera, non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui avviene l’attività. Il dubbio era scaturito dalla lettura dell’art. 2 c. 2 DL 66/03: “nel contratto di lavoro part time è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno”. Il quesito esponeva il caso di un part time verticale con prestazione di lavoro a tempo pieno. Ebbene, per il Ministero la previsione legislativa è finalizzata a garantire l’individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero; pertanto, quando la prestazione in termini di durata è realizzata mediante il tempo pieno, non è necessaria l’indicazione precisa del tempo di lavoro.
ACCERTAMENTO: Inviti al contraddittorio con software dedicato
E’ in corso di realizzazione un software dedicato per calcolare imposte e sanzioni e concentire la personalizzazione degli inviti al contraddittorio. Si punta molto sulla definizione agevolata, il fine è convincere il contribuente ad accettare gli atti del Fisco senza ricorrerere al contraddittorio e senza impugnare l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate stà aggiornando le istruzioni al modello per l’adesione al Pvc, con tutta probabilità saranno ufficiali già in settimana; questo perchè chi aderirà ai nuovi inviti dovrà farlo con i modelli previsti per l’adesione ai verbali.
ACCERTAMENTO: nel mirino le compensazioni con crediti inesistenti
Il Fisco guarda ai crediti inesistenti compensati in F24, inasprendo le sanzioni ed allungando i tempi di prescrizione. La sanzione prevista per chi utilizza detti crediti oltre la soglia dei 50mila euro per anno, viene stabilita pari al 200% dei crediti compensati (art. 7, c. 2, DL 5/09). Sono allungati i tempi di prescrizione, il DL 185/08 – art. 27, c. 16 e seguenti – porta il termine entro il quale notificare l’atto per il recupero del credito, al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui vi è stato l’utilizzo, indipendentemente dal fatto che si superi o meno la soglia di rilevanza penale della compensazione indebita.
SOCIETA’: esclusi dal formato XBRL i bilanci 2008
Dal 16 febbraio 2009 sul sito del Cnipa – www.cnipa.gov.it – sono pubblicate le specifiche tecniche della versione italiana del formato Xbrl per i bilanci. L’Xbrl è il nuovo linguaggio elettronico che prenderà il posto del vecchio Pdf. Considerando la data di pubblicazione da parte del Cnipa delle “tassonomie”, l’adozione della nuova modalità troverà applicazione ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno successivamente a questa data, quindi solo dalla seconda metà dell’anno in corso. Sono escluse tutte le imprese il cui esercizio si chiude il 31 dicembre 2008, le società quotate e quelle non quotate che redigono i bilanci in conformità ai principi contabili internazionali.
Il DURC per le imprese straniere
In risposta all’interpello n. 6 del 6 febbraio 2009, il Ministero del lavoro porta a conoscenza l’obbligo di iscrizione alle casse edili, e conseguentemente la necessità del possesso del Durc, che, tra l’altro, non può mai essere autocertificato, per le imprese straniere che vogliano esercitare attività riconducibili all’edilizia sul territorio italiano, se extracomunitarie. Per quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico, o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
LE ISPEZIONI AL LIBRO UNICO
Ispezioni sfalsate per il libro unico. Vista la novità, visti i contenuti variegati, dalle presenze alle sezioni, alle cartelle dedicate a particolari categorie di lavoratori (quadri e dirigenti, per esempio), il rodaggio, insomma, e le tante incertezze di compilazione, hanno convinto il Ministero nella decisione di concentrare le ispezioni, almeno fino a giugno, sulle violazioni sostanziali. Sul sito del Ministero tra le Faq sul libro unico, in relazione al calendario sfalsato è spiegato che se si sceglie tale opzione è necessario annotare la dicitura “calendario sfalsato”; sul libro unico di gennaio 2009 si riporterà il calendario di dicembre 2008, con obbligo di annotarlo anche sul vecchio libro paga, sezione presenze, di dicembre 2008; nessun problema per le presenze del mese di gennaio che andranno indicate nel mese di febbraio. Nel caso in cui gli elementi variabili siano da indicare nel secondo mese successivo alla retribuzione, non si deve riportare il calendario dei due mesi antecedenti.
ACCERTAMENTO: la circolare 4/E del 16 febbraio 2009 interviene sugli inviti al contraddittorio
Gli aspetti salienti della circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate, emessa per spiegare le novità di definizione inserite nel DL 185/2008, pongono l’accento sul momento in cui si perfeziona il contraddittorio: all’atto del pagamento della prima o unica rata. Gli inviti riguarderanno situazioni generalemente a carattere presuntivo, basandosi su studi di settore o redditometro. La comunicazione dell’invito utilizzerà lo stesso modello dell Pvc, ma riadattato opportunamente. A proposito …. gli effetti dell’adesione sono gli stessi stabiliti per gli studi di settore: accettando il contenuto dell’invito, gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici non possono essere effettuati fino al 40% dei ricavi o compensi definiti, con il limite massimo di 50mila euro.
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