Archive for novembre, 2008
INPS: gestione separata, verifica condizione di non iscritto
Precisazione dell’Inps riguardo la posizione di “non iscritto” ad altra forma pensionistica obbligatoria al fine dell’applicazione delle disposizioni previste per il diritto alla pensione (art. 1, c. 6, lett. d, L. 243/2004). In merito l’Istituto chiarisce che lo status vada verificato al momento del pensionamento, vale a dire, alla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione. Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata Inps titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, vanno considerati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e, pertanto, sono soggetti alle disposizioni sui requisiti per il diritto alla pensione e sulla decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previste per i lavoratori iscritti alla Gestione commercianti.
WELFARE: un bonus energia per le famiglie disagiate
CAF e Comuni uniti in convenzione per la raccolta delle domande per usufruire del bonus energia destinato alle famiglie disagiate. Lo sconto sulla bolletta avrà un valore variabile secondo i componenti del nucleo familiare: 60 euro annue per 1-2 componenti; 78 euro annue 3-4 componenti; 13 euro annue più di 4 componenti. I limiti di reddito entro i quali è possibile accedere sono esposti dal modello ISEE (da richiedere al CAF), che abbia un valore non superiore a 7.500 euro.CONTABILITA’: i minimi al rush di fine anno
Fine del primo anno del regime dei contribuenti minimi. Chi ha aderito deve ora verificare se ha mantenuto il requisito richiesto (ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro), oppure lo ha superato. Si considerano nel computo dei ricavi i compensi propri dell’attività, non comprendendo il riaddebito dei contributi previdenziali da parte dei professionisti, comprendendo, invece, la rivalva del 4% della gestione separata Inps. Chi ha superato il tetto senza ombra di dubbio nel 2009 entra nel regime ordinario e non può passare a quello delle nuove iniziative (Legge 388/2000); se ha superato il limite dei 30.000 euro, ma non quello dei 45.000 euro (limite più il 50%) nel 2009 cambia solo regime di contabilità, restando nel 2008 minimo con i relativi obblighi contabili; se ha anche superato il limite dei 45.000euro perde il regime già dal 2008. Deve, pertanto, addebitare l’Iva dei compensi fatturati, istituire i registri e compilare la liquidazione Iva del periodo in corso al momento del superamento del limite, annotare le operazioni nei registri, presentare la comunicazione e la dichiarazione Iva per il 2008. Inoltre è soggetto al regime ordinario per i prossimi tre anni, fino al 2011 compreso.
INCENTIVI FISCALI: fondi esauriti per il bonus assunzioni
In un comunicato dell’Agenzia delle Entrate si rende noto che i fondi per il bonus assunzioni nelle aree svantaggiate sono esauriti. Chi aveva presentato richiesta e non aveva ancora ricevuto risposta può solo sperare in un ripescaggio. Per questi soggetti è prevista una riapertura dei termini con la presentazione dal 1° al 20 aprile 2009, e successivamente nel 2010, di una nuova domanda telematica per un credito non superiore a quello chiesto con la precedente. L’accoglimento delle nuove domande seguirà il metodo dell’ordine cronologico di presentazione delle vecchie domande. In ogni caso non ci sono fondi, e la speranza di ottenere il beneficio è legata agli errori o alle rinunce degli altri, oppure alla mancata presentazione, da parte di questi ultimi, della comunicazione di rispetto dei requisiti del credito, da presentarsi nel periodo compreso tra il 1° febbraio e 31 marzo 2009.
IRAP: la mancata opzione per le imprese agricole
Imprese agricole individuali e società semplici non possono optare per la determinazione IRAP come previsto per le imprese soggette a IRPEF. In particolare, calcolano la base imponibile IRAP facendo la differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e il totale degli acquisti destinati alla produzione, detraendo contributi e assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e le spese per apprendisti e contratti di formazione. Per effetto della legge 244/07, le modifiche apportate operanti solo per le società di capitali, a cui possono accedere per opzione le sole ditte individuali e società di persone, non hanno tenuto conto delle imprese agricole, che possono esercitare l’opzione quadriennale per i criteri indicati alle società di capitali, con la tenuta della contabilità ordinaria, e non, invece, per la più indicata opzione delle imprese individuali e le società di persone prevista dal nuovo art. 5bis del decreto.
AGENZIA DELLE ENTRATE: chiarimenti in merito alla cessione di ramo d’azienda
Le società estere che acquistano rami di azienda che poi si estingue, se hanno un rappresentante fiscale in Italia e ricorrono i presupposti, possono ottenere il rimborso del credito Iva. La risoluzione dell’Agenzia è la 417/E del 31 ottobre. In sostanza una società estera operante in Italia tramite rappresentate fiscale, ha ceduto la propria azienda a due distinte società estere; le attività rilevanti in Italia sono state cedute ad altra società che opera mediante rappresentante fiscale. Nell’operazione sono cedute tutte le attività e i crediti Iva. L’Agenzia entrando nel merito della presentazione del modello AA7/9, chiarisce che è possibile chiedere il rimborso del credito Iva maturato dalla società estinta, perchè alla cessionaria ne è trasferito il diritto al rimborso. Diritto al rimborso esistente anche per il credito Iva maturato nel 1° trimestre 2008.
LAVORO: il periodo transitorio, verbali, libro unico
E’ necessario dividere, in tema di sanzioni per mancata esibizione dei libri obbligatori del lavoro, il periodo transitorio in tre tranche: fino al 24 giugno 2008 per chi non istituisce o esibisce libri paga e matricola, si applica la sanzione da 4mila a 12mila euro; dal 25 giugno al 17 agosto 2008 la sanzione va da 125 a 770euro; dal 18 agosto 2008 è in vigore il nuovo regime sanzionatorio: la mancata istituzione del libro unico è sanzionata da 500 a 2.500euro; la mancata esibizione è sanzionata a seconda di chi commette l’irregolarità: da 200 a 2.000 euro se è l’azienda; da 250 a 2.000euro se sono le associazioni di categoria; da 100 a 1.000euro se è il professionista.
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