Archive for ottobre, 2008
ANALISI DI RISOLUZIONI E SENTENZE IN MATERIA DI ANTIELUSIONE
La disapplicazione della norma antielusiva non può essere richiesta a mezzo interpello dal contribuente se la limitazione riguarda la deducibilità di spese forfettarie. Parliamo di costi per auto e telefonini. Partendo dal presupposto che la norma antielusiva è stata introdotta per penalizzare comportamenti non leciti riferiti alla realizzazione di vantaggi tributari indebiti, ci si chiede, se la previsione normativa di forfettizzazione di taluni costi possa essere considerata una norma antielusiva. Le forfettizzazioni hanno come fine particolare l’inerenza dei costi, e sono introdotte per finalità inerenti il gettito fiscale. In alcune sentenze si era prospettata la possibilità di ricorrere contro la limitazione, con particolare riferimento a costi telefonici installati su mezzi di trasporto, anche con un certo risultato positivo. L’Amministrazione finanziaria è invece convinta del contrario, e negli ultimi due anni si è più volte pronunciata contro questi interpelli, andando in controtendenza rispetto alle sentenze prospettate.
INPS: versamenti volontari per gli agricoli
Diffusi, con la circolare Inps n. 90 del 9 ottobre 2008, i valori per il versamento dei contributi volontari degli agricoli. I lavoratori autorizzati alla prosecuzione dei versamenti volontari entro il 30 dicembre 1995, nel 2008 osserveranno l’aumento dello 0,70% dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti: in totale la misura applicabile è del 26,07%. Gli altri, quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, e per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota generale dovuta dalle aziende agricole, applicheranno l’aliquota pari al 26,90%. Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, la legge 223/90 prevede il versamento dei contributi volontari in base a quattro classi di reddito medio giornaliero, adeguati con la variazione annua Istat del 1,7%.
ICI: IL GOVERNO INTERVIENE IN CONTRAPPOSIZIONE ALLA CASSAZIONE SUI FABBRICATI RURALI
Niente Ici sui fabbricati rurali. Così si è espresso il Governo in risposta all’interpretazione della Cassazione in merito alla questione sollevata qualche giorno fà. Secondo il ministro, l’applicazione dell’imposizione Ici sui fabbricati rurali è fortemente penalizzante per gli imprenditori agricoli; gli elementi sui cui si fonda la posizione del Governo sono due: l’interpretazione dell’Anci Emilia Romagna muterebbe i criteri pluriennali dell’imposta comunale; si attribuirebbe una rendita al fabbricato rurale già invece compresa nel reddito dominicale dei terreni.
SCONTRINI FISCALI: la Cassazione conferma l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla chiusura dei locali
Una recente sentenza di Cassazione (n. 22549) ribadisce il principio di chiusura dei locali per i soggetti tenuti all’emissione degli scontrini, o delle ricevute fiscali, che ripetutamente omettono di emetterli. Il caso prendeva in esame un contribuente che, entro il termine di proposizione del ricorso, definiva in via agevolata la controversia. Ebbene, anche se per l’art. 16, c. 3 DLGS 472/97, “la definizione agevolata impedisce l’irrogazione di sanzioni accessorie”, per i giudici di legittimità il collegamento del precedente art. all’art. 12, c. 2, decreto 471/97, avendo, quest’ultimo, carattere speciale, permette l’irrogazione della sanzione accessoria (chiusura dei locali) anche in presenza di definizione agevolata.
INPS: una circolare sulla gestione separata per i medici, studenti con borse di studio, pensionati con bonus
La circolare n. 10 del 1° ottobre 2008 conferma, ai medici in formazione specialistica, a prescindere dalla loro iscrizione all’Enpam e all’eventuale svolgimento contemporaneo di altre attività professionali, l’applicazione dell’aliquota piena pari al 24,72% per il 2008. La stessa aliquota si applica anche ai lavoratori dipendenti che, nel periodo di fruizione del bonus per il posticipo del pensionamento (L. 243/2004), svolgevano una concomitante attività soggetta al contributo della Gestione separata Inps; le università ed i committenti dei collaboratori fruitori del bonus pensionamento dovranno effettuare, entro dicembre 2008, i versamenti integrativi nel caso in cui avessero calcolato i contributi dovuti con aliquota ridotta. Per quanto riguarda le borse di studio integrative, a decorrere dal 2004 si devono considerare esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata Inps, in quanto non hanno raggiunto, per il 2004, il limite massimo di spesa pari a € 250.000 richiesto per tale contribuzione. Infine, in assenza di una Convenzione internazionale derogatoria, confermata la stessa aliquota anche ai collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un altro Paese ad un regime previdenziale obbligatorio.
TRASMISSIONI TELEMATICHE: rideterminato il compenso agli intermediari
Adeguati per l’anno 2007 i compensi spettanti ai soggetti incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni in attuazione dell’art. 3, c. 3-ter, DPR 322/1998. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007, e il 30 novembre 2007, il compenso da corrispondere è rideterminato nella misura di € 0,53 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, tenendo presente la variazione dell’indice Istat tra il 2006 e il 2007.
CHIARIMENTI: le Entrate trattano alcuni punti interessanti su spese di vitto e alloggio
La deducibilità delle spese di vitto è alloggio viene ulteriormente chiarita dall’Agenzia delle Entrate. In particolare si sofferma sui dubbi sorti in relazione alla cointestazione delle fatture, la deducibilità per gli amministratori di società, contribuenti minimi e soci di snc. In dettaglio: per gli amministratori, in quanto legati all’impresa da un rapporto professionale e di collaborazione, le spese di trasferta, nonché vitto e alloggio, sono interamente deducibili; nessun limite è previsto per le spese sostenute dai contribuenti minimi: anche per essi sono totalmente deducibili; per i soci di snc, invece, la deducibilità trova il limite del 75%; in caso di spesa sostenuta da utente diverso del fruitore (datore di lavoro e dipendente), l’obbligo di cointestazione si assolve indicando in fattura i dati del datore, e in una nota allegata quella del dipendente.
IRAP: opzione entro fine mese
Il 31 ottobre scade il termine per comunicare alle Entrate l’opzione per la scelta della modalità di calcolo IRAP da parte di imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria. Il modulo deve essere trasmesso telematicamente e si compone di quattro sezioni: comunicazione, per barrare la casella opzione o revoca; dati del contribuente; rappresentate firmatario con codice carica; impegno alla trasmissione telematica. L’opzione è valevole per un triennio, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori tre anni, salvo che intervengano fatti di decadenza obbligatoria dal vincolo (perdita del presupposto necessario, cioè il regime di contabilità ordinaria), oppure scelta opzionale del contribuente di ritornare al vecchio “modus operandi”.
CONTRIBUENTI MINIMI: le fatture sono soggette al bollo
Le fatture emesse dai contribuenti minimi devono essere gravate da bollo di euro 1,81, se superano l’importo di euro 77,47. Per gli incassi dei professionisti, per compensi da parte degli Uffici Giudiziari, l’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale (risoluzione 365/E Agenzia delle Entrate, del 3 ottobre 2008). Altra risoluzione, la 366/E, tratta, invece, del bollo sul versamento COSAP: è escluso dal bollo il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP), se versato tramite bollettino di c/c postale; sono, altresì, esclusi scritti e memorie difensive volti ad ottenere l’annullamento di provvedimenti ingiuntivi di pagameto.
PREVIDENZA: in arrivo la richiesta di conguaglio INPS per gli autonomi
I lavoratori autonomi, in particolare gli artigiani e commercianti, che nel 2007 non hanno aderito alle richieste preventive da parte dell’Agenzia delle Entrate per i contributi eccedenti il reddito minimale, stanno per ricevere gli avvisi bonari. L’Inps, dopo l’esame delle notizie ricevute dalle Entrate che hanno svolto accertamenti sui contribuenti applicando gli studi di settore, può ora procedere con la riscossione delle somme. Terminata la fase della definizione dell’atto impositivo, in cui si poteva “sanare” con il pagamento dei contributi gravati di una sanzione ridotta, chi non ha aderito dovrà versare i contributi e le maggiori sanzioni in base all’atto emesso dall’Inps. All’uopo stanno per essere spediti gli avvisi bonari, che se non pagati diventeranno cartelle esattoriali.
LAVORO: ancora chiarimenti sul libro unico
Dalla Fondazione studi dei Consulenti arrivano altri chiarimenti sul libro unico del lavoro. Questa volta si tratta dei termini entro i quali esibire la documentazione richiesta dagli ispettori. I 15 gg. concessi per l’esibizione del libro unico valgono, anche, per tutti gli altri documenti connessi al rapporto di lavoro. Il termine interessa sia le aziende, che i professionisti abilitati, che le associazioni di categoria. Nel contesto si parla, tra l’altro, dell’elaborazione separata delle presenze; le imprese possono rilevare le presenze dei lavoratori sia su carta che su file, indipendentemente da chi elabora le buste paga, se cioè in mano a un soggetto autorizzato. La registrazione delle presenze deve però rispettare il dettato del DM 9 luglio 2008, quindi non è possibile che prospetti cartacei non vidimati costituiscano una sezione del libro unico del lavoro.
AGEVOLAZIONI: sperimentale avvio per le zone franche
Il primo elenco delle zone franche urbane, dove le aziende potranno beneficiare di incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, comprende undici regioni: Sicilia (Catania, Gela, Erice), Calabria (Crotone, Rossano e Lamezia Terme), Basilicata (Matera), Puglia (Taranto, Lecce, Andria), Campania (Napoli, Torre Annunziata, Mondragone), Molise (Campobasso), Sardegna (Cagliari, Quartu S. Elena, Iglesias), Lazio (Velletri, Sora), Abruzzo (Pescara), Toscana (Massa Carrara), Liguria (Ventimiglia). Il provvedimento verrà ora sottoposto alla valutazione del Cipe e notificato alla Direzione Generale Concorrenza della CE. Si prevede che le agevolazioni potranno essere attive ed erogate entro la prossima primavera.
LOTTA ALL’EVAZIONE CON COLLABORAZIONI
Le azione di verifica, prevenzione e contrasto all’avasione fiscale da parte della Guardia di Finanza cerca collaborazioni. L’Agenzia delle Entrate chiama all’azione dai Comuni, agli Enti previdenziali fino agli intermediari, non dimenticando, chiaramente, la Guardia di Finanza. La strada, secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, è quella di focalizzare l’attenzione su settori e territori a rischio. Gli strumenti cardine sono: Studi di settore, indagini finanziarie e redditometro.
LIBRO UNICO: i professionisti abilitati per la gestione non devono rinnovare l’autorizzazione
La Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro fornisce chiarimenti in merito l’autorizzazione da richiedere, da parte dei professionisti, per la tenuta, per conto delle aziende, del libro unico del lavoro. I professionisti abilitati, o i centri di assistenza autorizzati dalla legge 12/79 già in possesso di un’autorizzazione alla numerazione unica, non devono richiederne all’Inail una nuova per la gestione del libro unico. L’azienda, il cui libro unico e tenuto presso la sede del professionista, dovrà inviare la comunicazione alla sede provinciale del Lavoro entro il termine del periodo transitorio (31 dicembre 2008), anche se la stessa è stata già inoltrata in base alla previgente normativa.
UNICO 2008: atti da compiere verso i clienti e rimedi alla tardività
Entro i prossimi 30 gg. devono essere consegnate le copie ai clienti corredate della relativa ricevuta di trasmissione, e si deve procedere alla conservazione delle copie delle dichiarazioni. Le copie possono essere conservate anche su supporto informatico rispettando quanto dettato dall’art. 3 del DM 23/01/2004. Sempre nei successivi 30 gg. è possibile rimediare alla tardività di presentazione del modello: se la causa è imputabile al cliente, l’intermediario prenderà in carico il modello rilasciando apposita ricevuta, sarà poi il cliente a regolare il ravvedimento operoso; se, invece, la causa è imputabile all’intermediario, questi dovrà ravvedere in proprio (sanzione da 1/8 del minimo 65,46euro), salvo poi per il cliente procedere con ulteriore ravvedimento. Il caso succede solo quando l’impegno di trasmissione risulta preso prima del 30 settembre 2008.
ICI: recupero dal 2002 sui fabbricati rurali
Il giudizio della Cassazione sull’imponibilità Ici dei fabbricati rurali è destinata a scatenare una raffica di recuperi a carico dei contribuenti titolari. La sentenza 25396 del 15 settembre 2008 rivoluziona il quadro giuridico, fino ad ora consolidato di prassi in base a quanto stabilito dalla circolare 50/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate, che escludeva dall’imponibilità tutti i fabbricati rurali. Al via, quindi, i recuperi che potranno retrodatare fino al 2002, ma senza l’irrogazione di sanzioni ed interessi. Per il 2008 si ipotizza il versamento a saldo direttamente il 16 dicembre, sempre senza sanzioni ed interessi.
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