Archive for settembre, 2008
UNICO 2008: oggi la scadenza dei termini di presentazione, e non solo …
Oggi è l’ultimo giorno utile per la presentazione telematica del modello Unico 2008, del modello Iva autonomo 2008, del modello 770 ordinario. Si considerano tempestivamente inviate le dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre, anche se poi il file viene scartato; dovranno essere corrette e ripresentate entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate. Il 30 settembre è anche il termine per rimediare agli errori commessi in relazione dell’anno 2007 con la presentazione di Unico correttivo nei termini o di Unico 2007 integrativo a favore. Ed ancora: è l’ultimo giorno per chiedere il bonus incapienti di cui all’art. 44 DL 159/2007; è l’ultimo giorno per sanare le irregolarità del 770/2008 versando le ritenute omesse; i contribuenti che hanno commesso errori nella compilazione del 770/2007 (periodo d’imposta 2006) possono avvalersi del ravvedimento lungo e presentare il modello rettificativo; infine, scadono i termini per la comunicazione di opzioni e revoche in relazione ai regimi di determinazione dell’imposta e dei regimi contabili.
NUOVI CODICI TRIBUTO PER F24
Con tre risoluzioni diffuse ieri, sono stati istituiti nuovi codici per F24. Due codici servono per la restituzione delle somme dovute a titolo di incentivi fiscali (art. 2, c. 26, legge 350/2003) in base all’art. 83, c. 28-octies, DL 112/08, che la Commissione Ue ha dichiarato aiuti di Stato, e sono: 5056 per il capitale, e 5057 per gli interessi. Sono in vigore dal 2 ottobre prossimo e si inseriscono nella sezione Erario indicando come anno di riferimento quello in cui si è beneficiato dell’incentivo. Nuovo anche il codice Piem: “credito d’imposta concesso ai sensi dell’art. 6 legge regionale del Piemonte n. 9 del 23/04/2007″, operativo dal 13 ottobre; và indicato nella sezione Regioni, colonna importi a credito compensati, codice 13, anno cui si riferisce il credito. In ultimo il codice 6808, “credito d’imposta in favore di imprese per costi sostenuti relativi a ricerca industriale e sviluppo precompetitivo”, operativo dal 2 ottobre, da indicare nella sezione Erario.
COMMISSIONI TRIBUTARIE: la CTR Puglia permette la detrazione dell’Iva non esposta in dichiarazione
L’accertamento di maggiori ricavi da parte del Fisco comporta rilievi tributari ed anche Iva. La Ctr Puglia, sezione di Lecce con sentenza n. 509, ha esposto la sua posizione in merito alla rilevanza dell’Iva di fatture passive non esposte in dichiarazione. Il caso parte da una verifica dove venivano accertati maggiori ricavi con conseguente addebito di Iva; di contro, il contribuente esibiva costi documentati prima non considerati per un evidente collegamento delle operazioni eseguite a nero. Prassi e circolari in merito vogliono che la fattispecie di costi possono essere portati in deduzione del reddito se derivanti da “elementi certi e precisi”; non è così, però, ai fini Iva. Il Collegio giudicante è stato di diverso avviso, dando ragione al contribuente delle sue motivazioni di avvantaggiarsi, fornendone prova, di eventuali e possibili detrazioni Iva.
FINANZIARIA 2009 – ANTICIPAZIONI
Il pacchetto fiscale inserito nel disegno alla legge Finanziaria 2009 porta con sé una serie di proroghe e agevolazioni: si parte con la conferma dell’aliquota agevolata Irap per l’agricoltura, si consolidano le agevolazioni fiscali e previdenziali alla pesca costiera, si confermano le deduzioni forfettarie e il credito d’imposta per la tassa automobilistica, si concedono aiuti alla piccola proprietà contadina; ed ancora sconti Irpef per gli asili nido, abbonamenti ai trasporti, gli insegnanti potranno ottenere lo sconto Irpef del 19% per le spese sostenute a fronte dell’aggiornamento professionale, e restano operative le agevolazioni Iva e Irpef per chi ristruttura casa. Prevista, infine, una riduzione dell’accisa sulle spese di riscaldamento.
IRAP: la base imponibile dopo le novità della Finanziaria 2008
La finanziaria 2008 ha modificato i criteri di determinazione della base imponibile IRAP: le società soggette IRES calcolano il tributo in base alle risultanze del conto economico; le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono optare per il calcolo dell’IRAP come le società di capitali, diversamente osserveranno i nuovi criteri di determinazione. In sintesi i nuovi criteri: componenti positivi sono i ricavi art. 85 TUIR; l’eventuale differenza positiva delle rimanenze di beni e servizi. Componenti negativi sono gli acquisti di merci o materie prime; i servizi; gli ammortamenti e i canoni leasing. Gli oneri diversi di gestione sono detraibili per i soggetti IRES, non menzionati per i soggetti IRPEF; stessa cosa dicasi per plusvalenze e minusvalenze; le immobiliari di gestione: se soggetti IRES tassano e deducono ricavi e costi così come imputati al conto economico; se soggetti IRPEF non deducono i costi relativi all’immobile. Gli studi di settore non rilevano per i soggetti IRES, rilevano per i soggetti IRPEF.
SOCIETA’: la nuova disciplina dei conferimenti
Il DL n. 148 del 4 agosto 2008, in vigore dal 30.9.2008, prevede una nuova disciplina dei conferimenti nel capitale sociale delle S.p.a. diversi dal denaro in sede di costituzione e di aumento del capitale stesso, dando così attuazione alla Direttiva 2006/68/CE che modifica la Direttiva 77/91/CEE sulla costituzione delle S.p.a. e sulla salvaguardia e sulle modificazioni del capitale sociale. In particolare, vengono introdotti nuovi articoli che prevedono quanto segue: se il conferimento ha ad oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non occorre la perizia giurata se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale siano stati negoziati nei sei mesi precedenti; se il conferimento ha ad oggetto beni o crediti non occorre la perizia nel caso in cui il valore di tali beni non superi il valore equo risultante da un bilancio approvato da non più di 1 anno o il valore equo risultante da una valutazione redatta in data non anteriore di oltre 6 mesi.
LIBRO UNICO DEL LAVORO: chiarimenti Inail
Dal 18 agosto 2008 è obbligatorio istituire il Libro unico del lavoro al posto dei soppressi libri paga e matricola (fermo restando il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008). Il Libro unico può essere tenuto, per la durata di 5 anni, in alternativa o presso la sedelegale dell’impresa, oppure presso il professionista autorizzato. Il Libro unico deve essere tale anche in presenza di più posizioni assicurative o di più sedi di lavoro e non può essere tenuto in forma manuale. Chiarimento importante è dato dall’Inail con la nota del 10 settembre scorso, n° 7095 in merito alle comunicazioni annuali riepilogative: non è più obbligatorio produrre alla sede Inail entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto riepilogativo delle retribuzioni.
LIBRO UNICO DEL LAVORO: la vidimazione per gli agricoli
Viste le segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali riguardo ai datori di lavoro agricoli, in merito alla vidimazione del Libro unico del lavoro, è stato inoltrato sia dall’Inps che dall’Inail apposito quesito alla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, per chiedere chiarimenti in merito all’Ente preposto alla vidimazione: nel decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro, l’Inail viene individuato come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione. Tale operatività allo stato è impossibile per l’Istituto che non possiede una banca dati di detti soggetti. All’uopo, si attendono istruzioni sull’argomento una volta acquisito il parere dal competente Ministero, al quale è stata suggerita la convenienza di mantenere l’attuale sistema di vidimazione presso l’Inps (datori di lavoro agricoli) e presso l’Ipsema (datori di lavoro marittimi) durante tutto il periodo transitorio (fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e, quindi, fino al 16 gennaio 2009).
LAVORO: diffuse le linee guida per le ispezioni
Diffuse le nuove linee guida per i controlli degli ispettori del lavoro in azienda. Le parole d’ordine sono: certezza e trasparenza. Dopo l’ispezione il datore di lavoro riceve: un verbale di primo accesso, con il resoconto delle operazioni compiute, e un verbale di accertamento e notificazione con gli addebiti rilevati. La programmazione degli interventi è realizzata in base alle diverse realtà territoriali; le denunce prevedono accessi in azienda solo se fallisce la conciliazione monocratica, intesa come prassi costante e obbligatoria. Le denunce anonime non hanno seguito. Gli accessi in azienda devono essere rapidi e sistematici, evitando duplicazioni di interventi e con uniformità di comportamento. Eventualmente gravi cause dovessero rendere necessaria la sospensione, questa può essere adottata dalle ore 12 del giorno successivo; in edilizia e agricoltura solo dopo la fine dell’attività in corso.
VERBALI DI CONSTATAZIONE: è definibile anche l’IRAP
I verbali di constatazione ammettono solo le violazioni sostanziali e riguardano: imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali (circolare 55/E Agenzia delle Entrate di ieri). E’ precisato delle violazioni a carattere sostanziale che consentono l’emissione di un accertamento di tipo parziale, in materia di imposte dirette e IVA. Restano fuori le violazioni formali e quelle che richiedono una verifica. I verbali dovranno riportare l’indicazione “che le violazioni possono formare oggetto dell’adesione”; in calce, che l’adesione si effettua con il modello approvato il 10 settembre u.s. Si evidenzia, inoltre, la diversità esistente tra questo verbale di constatazione e l’ordinaria procedura di accertamento con adesione: quest’ultimo si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, l’altro con la notifica del successivo atto di definizione dell’accertamento parziale.
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